Disegno di legge

Norme a tutela dell'utenza, delle banche dati e delle reti telematiche.

d'iniziativa dei senatori De Notaris e Falqui. [Testo ddl]

Relazione

Onorevoli colleghi!
La comunicazione per via telematica ha ormai conquistato, spesso a sproposito, l'attenzione dei grandi mezzi di comunicazione tradizionale.

Si fa un gran parlare e scrivere di hacker, pirati informatici, geni che stanno nella zona grigia tra illegalità e grandi affari, ma la realtà della comunicazione telematica è molto meno romantica, anche se di ben maggiore importanza sociale e civile.

In tutto il mondo sono ormai decine di milioni gli esseri umani che si scambiano informazioni e dati tramite reti quali Internet o APC, in Italia il fenomeno si sta sempre più allargando.

La telematica si configura sempre più come uno strumento di diffusione delle idee indispensabile per una società moderna e civile, ancora più interessante perchè realizzata con metodologie e strumenti a basso costo, accessibili a tutti, con una forte componente volontaria e di impegno sociale. Purtroppo l'Italia ha collezionato anche in questo settore primati che nessun altro paese al mondo ci invidia: infatti nella primavera del 1994 centinaia di sequestri e perquisizioni hanno realizzato nel nostro paese quello che è l'incubo di ogni utente e operatore telematico: il crackdown, cioè il blocco di fatto di una intera rete di comunicazione telematica.

La magistratura e gli organi di polizia erano alla ricerca di chi copiava illegalmente programmi protetti dal diritto d'autore: nei fatti si sono perquisite sedi di associazioni di volontariato, si sono sequestrate apparecchiature indispensabili alla libera comunicazione tra cittadini, si sono danneggiate piccole imprese, cooperative, singoli professionisti, associazioni operanti nel campo della protezione civile e della lotta alla mafia.

Non è un risultato di cui andare fieri, perchè segnala l'arretratezza culturale del nostro strumento legislativo, troppo ingessato per favorire nuovi modelli di comunicazione che di fatto realizzano i dettati costituzionali della libertà di pensiero ed espressione, tutelando la segretezza e la riservatezza della corrispondenza.

Il crackdown del 1994 ha messo in allarme i cittadini che utilizzano la telematica, aumentando in loro il timore che per l'ennesima volta in Italia grandi innovazioni culturali e tecnologiche vengano bloccate e neutralizzate da assurde e dannose regole burocratiche, tese innanzitutto alla conservazione di privilegi da parte di piccoli, ma potenti, gruppi di interesse.

è da questa situazione che siamo partiti per l'elaborazione del disegno di legge che oggi presentiamo.

Il nostro primo obiettivo era quello di ancorare la comunicazione telematica al dettato costituzionale. è quanto abbiamo fatto nell'articolo 1, dove facciamo precisi riferimenti alla libertà di pensiero e di comunicazione, alla segretezza della corrispondenza, allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

All'articolo 2 diamo una definizione certa per una serie di termini "tecnici" di cui non esiste un corrispettivo nella lingua italiana, onde evitare equivoci per il futuro.

L'articolo 3 si prefigge di fare giustizia di quanti si lamentano della "mancanza di controllo" sui sistemi telematici ad accesso pubblico: la nostra proposta prevede che in tali casi il gestore dia una "comunicazione d'esistenza" alla locale prefettura, che a sua volta curerà l'invio di questi dati ad un archivio centrale preso il Ministero delle PPTT.

Si prevede esplicitamente che tale obbligo di comunicazione d'esistenza non comporti gravami economici nei confronti dei gestori.

Si afferma inoltre esplicitamente l'impossibilità di paragonare un sistema telematico ad accesso pubblico ad una testata giornalistica: infatti a differenza dalla comunicazione scritta, televisiva o radiofonica, la comunicazione telematica rende impossibile un controllo a monte dei messaggi e delle notizie riportate dagli utenti da parte di eventuali direttori responsabili. L'unico responsabile della comunicazione o del messaggio è chi la immette in rete, che per tali ragioni deve quindi essere identificabile, nei limiti della tecnologia disponibile.

L'articolo 4 stabilisce precise garanzie per i gestori di banche dati nel caso in cui la magistratura avvii indagini sull'utilizzo di tali strutture a fini illegali.

In particolare si precisa che le indagini debbano essere condotte privilegiando strumenti di indagine telematici e il divieto di sequestrare l'hardware necessario per il funzionamento del sistema telematico. In quest'ultimo caso si potrebbe paragonare tale divieto a quello che vieta il sequestro di una tipografia nel caso in cui il periodico da esso stampato contenga notizie che possono configurarsi come reato.

Nell'articolo 5 si stabiliscono gli obblighi di identificazione dell'utenza nel caso voglia accedere non in sola lettura ad un sistema telematico.

Oltre ad identificare nell'utente il solo responsabile di quello che immette nel sistema, si individuano alcune procedure di identificazione che siano il più possibili affidabili e nel contempo abbiano costi quasi nulli sia in termini economici che di tempo.

Si individuano inoltre una serie di garanzie per l'utente riguardo alla riservatezza della corrispondenza (permettendo tra l'altro l'utilizzo di sistemi crittografici) e dei suoi dati personali per indagini di mercato o commerciali.

L'articolo 6 non si occupa tanto di diritti e doveri dell'utenza telematica, ma interviene sulla spinosa questione dei diritti d'autore in capo informatico.

Innanzitutto si regolamenta l'utilizzo di programmi freeware, shareware e di pubblico dominio, non comprimibili nell'attuale legge sul diritto d'autore e bisognosi di una particolare normativa.

In secondo luogo si interviene anche sui programmi superati tecnologicamente e non più disponibili sul mercato per scelta delle aziende produttrici.

Il meccanismo legislativo proposto è molto semplice: sono coperti da diritto d'autore i programmi disponibili sul mercato, cioè in vendita. In caso contrario possono essere liberamente utilizzati, anche se non a fini commerciali e/o produttivi.

L'articolo 7 istituisce le "biblioteche provinciali del software", come contraltare alla copertura del diritto d'autore per i programmi.

Vengono stabilite inoltre alcune protezioni per l'utenza del software, specificando ad esempio che non vi possono essere meccanismi di protezioni che danneggino l'utente stesso nel caso in cui quest'ultimo tenti di disinnescarli.

L'articolo 8 stabilisce l'istituzione della "Consulta nazionale per la telematica sociale", organo di dibattito, coordinamento e confronto sui temi del presente disegno di legge.

Onorevoli colleghi!

Con questo disegno di legge vogliamo garantire i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale anche in settori che cinquant'anni fa erano difficilmente immaginabili. Le comunicazioni telematiche possono e devono essere una nuova forma democratica di dibattito e confronto per tutti i cittadini, come tali sottoposte al minimo indispensabile di vincoli e legate primariamente alla diretta responsabilità di chi esprime la sua idea e il suo pensiero.


Disegno di legge

Falqui-De Notaris sulla tutela delle banche dati amatoriali

(coordinatore tecnico: C. De Blasi)

Nuova versione auto-emendata (*)

Articolo 1

1. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero e di comunicazione, si avvalgono di sistemi telematici ad accesso pubblico e reti telematiche, utilizzano tali strumenti nei modi previsti dalla presente legge, che tutela altresì la segretezza della corrispondenza, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Articolo 2

1. Ai fini della presente legge intendesi per:
a) nodo telematico (o Bulletin Board System): un elaboratore elettronico dotato di un collegamento telematico che consente agli utenti di inviare e ricevere file, messaggi (in forma pubblica o privata), di consultare archivi e di compere operazioni telematiche consentite dal livello di tecnologia utilizzato;
b) programmi di pubblico dominio: programmi liberamente copiabili, distribuibili e modificabili, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario;
c) programmi freeware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario;
d) programmi shareware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore chiede un corrispettivo od un pagamento a titolo di registrazione nel caso che l'utente, una volta provato il programma, decida di utilizzarlo;
e) reti telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i quali esistono forme di collegamento predefinite e non occasionali; f) file: un elemento, consista esso in un programma eseguibile o in soli dati, univocamente individuato su un supporto di memorizzazione.
g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo telematico, singolo o in rete con altri, l'accesso al quale sia consentito alla generalità dei cittadini che ne fa richiesta, anche se coesistente su elaboratore sul quale siano gestite applicazioni riservate all'uso di gruppi piu ristretti.

Articolo 3

1. L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico e di una rete telematica non può essere soggetta ad autorizzazioni né comporta l'obbligo di registrazione come testata giornalistica.

2. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico si dotano di un regolamento interno.

3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo devono essere contenuti:
a) l'impegno di comunicare all'utente che egli è il solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati;
b) i livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema sia collegato;
c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a rispettare la segretezza della corrispondenza privata;
d) l'impegno a fornire alla magistratura tutta la documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione per identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico che siano oggetto di indagine giudiziaria;
e) se il sistema telematico sia o meno a fini di lucro.

4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3, va inviato alla Prefettura di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico, integrato dai seguenti dati:
a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematico ad accesso pubblico;
b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico;
c) il recapito presso cui è locato l'elaboratore su cui risiede il sistema telematico ad accesso pubblico.

5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo ovvero di cessazione delle attività del sistema telematico ad accesso pubblico il proprietario ne da comunicazione alla prefettura entro sessanta giorni.

6. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente più nodi è tenuta a designare un responsabile di rete.
Il responsabile di rete ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi di una rete e darne comunicazione in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno all'Archivio di cui al comma seguente.

7. presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni è istituito l'Archivio dei sistemi telematici ad accesso pubblico, a cui le Prefetture inviano copia delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportano oneri e imposte di alcuna natura.

Articolo 4

1. Qualora l'autorità inquirente inizi indagini relative ad un sistema telematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al sistema stesso ovvero riferiti più in generale a reti telematiche di cui il sistema fa parte, essa è proceduralmente tenuta a :
a) verificare la registrazione dell'esistenza del sistema telematico ad accesso pubblico nell'archivio previsto al comma 7 dell'articolo 3;
b) convocare nella qualità di persona informato sui fatti il proprietario ed il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico al fine di acquisire i dati cui alla lettera d, comma 3 dell'articolo 3;
c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui dati memorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico, personale specializzato al fine di non arrecare pregiudizio alla più generale funzionalità del sistema stesso.

2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente le notizie e i dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono l'elaborazione, la conservazione, la duplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad accesso pubblico.

Articolo 5

1. Il gestore e il proprietario di un sistema telematico ad accesso pubblico non hanno responsabilità alcuna relativamente a quanto è presente o transita sul proprio sistema fino a quando non sia stata comprovata la sua responsabilità diretta in merito ad eventuali reati.

2. L'utente è il solo ed unico responsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati. Il gestore del sistema ad accesso pubblico è tenuto a dare di ciò specifico avvertimento.

3. Il gestore comunica inoltre all'utente il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono date ad inizio collegamento interattivo e al momento della registrazione dell'utente.

5. La attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente, come registrato dal gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori e funzionalità di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo di tecnologia utilizzata.

6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non sussistono nei casi di collegamento occasionale nell'ambito di utilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro di rilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al di fuori degli strumenti e delle forme permanenti di comunicazione.

7. L'utente ha la facoltà di utilizzare pseudonimi. Il gestore è tenuto a non rilevare la corrispondenza tra pseudonimo e identità dell'utente se non nel caso previsto dalla lettera b, comma 1 dell'articolo 4.

8. La corrispondenza privata veicolata per via telematica è paragonata alla corrispondenza scritta e come tale tutelata. I messaggi personali non possono in nessun caso essere resi pubblici se non per iniziativa del mittente o del destinatario. Gli utenti di un sistema telematico possono proteggere la corrispondenza privata attraverso sistemi crittografici.

9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da esso effettuate non possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e rilevazioni delle opinioni e di mercato. Gli stessi elementi informativi di carattere personale o anagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.

10. Al gestore del sistema è fatto divieto di cancellare o alterare i messaggi inviati dagli utenti o comunque transitanti sul proprio sistema. nel caso in cui il gestore ravvisi in tali messaggi ipotesi di reato, ne da comunicazione all'autorità giudiziaria.

11. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per il collegamento telematico non può essere sottoposto ad oneri ed imposte di alcuna natura né è soggetto ad autorizzazioni da parte dell'Amministrazione dello Stato.

Articolo 6

1. Quanto previsto e regolato dal decreto legislativo n.518 del 29 dicembre 1992 non si applica ai programmi di pubblico dominio e ai programmi freeware.
Ogni programma, per gli effetti del presente comma, è considerato di pubblico dominio fin quando non identificato altrimenti.

2. La legge 22 aprile 1941, n.633 tutela i programmi shareware nei modi e nei limiti definiti dagli autori dei programmi stessi e dai soggetti da esso incaricati o legittimati alla distribuzione. Tali programmi sono liberamente acquisibili da qualunque sistema telematico o attraverso supporti di memorizzazione senza alcuna formalita od obbligo.

3. Le previsioni degli artt. 161, 171 e 171/bis della legge 22 aprile 1941, n.633 non si applicano nel caso di possesso, cessione od utilizzo a titolo individuale, o al di fuori di attivita professionali e commerciali, di programmi non più commercializzati da almeno due anni o di cui sia commercializzata una versione successiva.

4. La inapplicabilità di cui al comma 3 opera comunque ove l'utente sia titolare di un numero di licenze d'uso pari alle installazioni ovvero l'utente individuale abbia effettuato un ordine del programma in suo possesso.

Articolo 7

1. I produttori di software o i relativi distributori nazionali in esclusiva hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenza d'uso dei programmi da loro commercializzati alla principale biblioteca pubblica di ogni provincia.

2. Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 costituiscono un'apposita sezione denominata "biblioteche provinciali del software". I programmi di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili dai cittadini presso dette biblioteche.

3. Sono vietati meccanismi di protezione dei programmi che possono dar luogo a perdite di dati o limitazioni al normale uso dell'elaboratore, alle funzionalità degli altri programmi, alle procedure di manutenzione e salvataggio dei dati stessi.

4. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che escludono la responsabilità del produttore per danni causati da difetti del programma o da incompatibilità non espressamente dichiarate nella documentazione.

5. Il cittadino le cui proprietà risultino danneggiate per eventi verificatisi per situazioni contemplate dai commi 3 e 4 del presente articolo sono indennizzati dal produttore di software con una somma pari a dieci volte il pre0000zzo pagato per il programma, fatto salvo un maggiore accertamento.
Il presente comma non si applica ai programmi di pubblico dominio e freeware.

6. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che facciano divieto di installazioni plurime, fermo restando l'utilizzo di una sola installazione nello stesso momento.

7. I produttori di software sono tenuti a commercializzare in Italia anche le eventuali differenti versioni del programma commercializzate in altri paesi.

Articolo 8

1. Presso il garante per l'informazione e l'editoria è istituita la "Consulta nazionale per la telematica sociale" quale organo permanente di consultazione, riferimento e confronto per le materie inerenti alla telematica.

2. La Consulta è formata da tre rappresentanti di reti telematiche di reti telematiche che dispongano di almeno 30 nodi iscritti all'archivio di cui al comma 7 dell'articolo 3, da due rappresentanti di singolo sistemi che abbiano almeno 300 utenti, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del ministero delle PPTT e telecomunicazioni, da un rappresentante degli aziende produttrici di software, da un rappresentante della SIAE, da un rappresentante delle associazioni di consumatori.

3. La Consulta esprime pareri al Garante per l'informazione e l'editoria sulle materie di cui agli articoli della presente legge e opera monitorando l'insieme delle condizioni di agibilità e di sviluppo della telematica sociale ed elaborando proposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici di autoregolamentazione provenienti dalle esperienze di telematica sociale.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.


(*) E' disponibile su questo sito anche la prima stesura di questo disegno di legge.