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2458 9-Ott-95,20:03,R.Cicciomessere,IT,Roma

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Telecomunicazioni



Di seguito il testo del disegno di legge governativo che contiene la nuova

disciplina sulla reti telematiche e sulla diffusione dei servizi

radiotelevisivi via cavo e satellite.

è un testo su cui si scontreranno per molto tempo partiti e gruppi

d'interesse.

Penso che sarebbe utile avviare anche in questa sede una discussione.



(il testo potrebbe contenere errori essendo stato per cattivo riconoscimento

dei caratteri da parte di OmniPage)

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XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (GAMBINO)

Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva

Presentato il 28 settembre 1995

ONOREVOLI DEPUTATI ! -- IL provvedimento affronta temi di grande interesse strategico per la nazione quali quello della nuova disciplina della cablatura del territorio e della diffusione dei servizi radiotelevisivi attraverso cavo e satellite. Inoltre, viene sostanzialmente recepita la direttiva 94/46 relativa alla liberalizzazione delle telecomunicazioni via satellite, la quale, essendo direttamente applicabile, entrerebbe in vigore senza che sia stata predisposta una adeguata normativa attuativa, aprendosi con ciò una vistosa lacuna nella regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni. Con questo provvedimento il Governo intende principalmente adeguarsi alle risoluzioni approvate il 27 giugno 1995, punto a5, dal Senato e dalla Camera in sede di esame del documento di programmazione economicoÄfinanziaria relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996 1998. Rispetto a quelle risoluzioni l'unico tema non affrontato è quello della istituzione dell'Autorità di settore, che, come è noto, dipende dall'approvazione di iniziative sull'istituzione delle Autorità reggenti dei servizi, in corso di autonomo esame in sede parlamentare. Il presente provvedimento, come meglio si dirà in seguito, si coordinerà con le relative iniziative, allorché queste saranno trasformate in legge.

Le ragioni del provvedimento per quanto riguarda la cablatura sono connesse alle esigenze di portare immediatamente il Paese verso l'Europa anche in questo settore, con i conseguenti grandi benefici sia sull'occupazione sia sull'indotto dei servizi di telecomunicazione, aprendo, così, prospettive di notevole sviluppo verso l'industria trainante dell'informatica e delle telecomunicazioni.

L'apertura verso l'Europa è accompagnata, peraltro, da un forte decentramento delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione delle reti di telecomunicazioni via cavo, pur mantenendo il Ministero un ruolo a livello nazionale ed un controllo preventivo tecnico generale.

Altri scopi da raggiungere riguardano alcune innovazioni in materia di emissione via etere televisiva locale (e di radiodiffusione sonora anche nazionale):

la proroga della durata delle concessioni radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali al 31 dicembre 1997, che, concernendo esclusivamente le emittenti televisive locali (e le radio nazionali), non interferisce con i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994 riferita ai temi dell'antitrust con riguardo alle emittenti televisive nazionali;

l'impostazione di un programma di razionalizzazione delle emittenti locali via etere a carattere commerciale, capace di realizzare concentrazioni e liberazioni dell'etere, in corrispondenza della predetta proroga, attraverso la imposizione di requisiti minimi necessari al rinnovo ed attraverso la previsione di taluni criteri di contribuzione ad integrazione delle previsioni dell'articolo 10 del decretolegge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993;

l'esigenza di consentire i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i concessionari radiotelevisivi nel periodo di durata delle concessioni;

l'equiparazione del regime sugli affollamenti pubblicitari delle emittenti locali televisive e radiofoniche; nonché l'inserimento di altre piccole modifiche, per le radio e televisioni locali e per le radio comunitarie.

Nessuna delle modifiche proposte in materia radiotelevisiva via etere pretende di innovare sostanzialmente il quadro della legge Mammì.

Si è inoltre creduto doveroso disporre un limitato aumento della dotazione organica del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per adeguarla ai notevoli compiti da affrontare sia negli uffici centrali sia in quelli periferici; è noto, infatti, che il decretolegge n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1994, di ristrutturazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel fissare la tabella A fino al limite delle 1580 unità, non contemplò i reali carichi e i reali compiti del Ministero specie a livello periferico: tant'è che si è dovuto far fronte ad importanti funzioni con personale dell'Ente poste. Tale situazione di fatto non può legittimamente continuare. E da segnalare in proposito che la copertura dei posti, apparentemente nuovi, avverrà essenzialmente con la sistemazione del personale dell'Ente poste comandato a svolgere attività proprie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il rapido evolversi verso la società dell'informazione, indicata da molti come una nuova rivoluzione industriale che porterà i cittadini ad un nuovo modo di vivere e lavorare insieme, impone ai Paesi maggiormente industrializzati di dotarsi di infrastrutture adeguate per la trasmissione e distribuzione delle informazioni.

In questo contesto gli Stati Uniti hanno per primi preso l'iniziativa per la costruzione delle " autostrade elettroniche ", con un impegnativo piano di sviluppo che coinvolge aziende industriali, enti pubblici e soprattutto le autorità di regolamentazione dei servizi di telecomunicazione e radiodiffusione.

Successivamente anche il Giappone ha disposto un ambizioso piano di cablatura in cavo a larga banda in fibra ottica, che dovrebbe nel 2015 raggiungere tutti gli abitanti.

La Comunità europea, a seguito del Libro bianco di Delors e del rapporto Bangemann sulla società dell'informazione, ha posto allo studio il progetto per la realizzazione di una rete transeuropea di telecomunicazione. Nel rapporto Bangemann viene individuato come " strozzatura " dello sviluppo dei servizi di telecomunicazione l'attuale monopolio nei Paesi membri dell'infrastruttura di telecomunicazioni. Pertanto si è programmato di procedere alla emissione di apposite direttive per la liberalizzazione delle infrastrutture, allo scopo di reperire da più fonti gli investimenti necessari e quindi ripartire i rischi di mancati ritorni a breve termine sugli investimenti.

Lo sviluppo dei servizi multimediali assicurerà, come previsto dai vari studi pubblicati, nuove possibilità di posti di lavoro ed opportunità di nuove professioni, introducendo nuovi settori e nuove figure nell'economia e contribuendo all'incremento del prodotto interno lordo con forti indici di aumento, ciò di cui il Paese ha bisogno in questi anni anche per risanare la finanza pubblica.

Non si è trascurato comunque di considerare alcuni aspetti relativi alle condizioni nelle quali si è sviluppato il settore della comunicazione in Italia. Per questo motivo sono state previste disposizioni riguardanti limiti a garanzia di una effettiva concorrenza. Ciò è in linea, come si ripete, con le risoluzioni parlamentari del giugno 1995, approvate a grande maggioranza, anche con l'astensione di larghi settori dell'opposizione.

In accordo con tali risoluzioni, le norme proposte prevedono:

la preclusione al gestore pubblico (STET-TELECOM) dell'acquisizione delle reti alternative già realizzate dalle società ENI, ENEL, Ferrovie dello Stato e Autostrade. Anche queste ultime società non possono assumere partecipazioni nel gestore pubblico;

l'impedimento all'accesso nel settore televisivo al gestore pubblico di telecomunicazione almeno fino a quando non si realizzeranno condizioni di mercato effettivamente concorrenziali. Tale impedimento è posto anche nei confronti delle società radiotelevisive che non possono acquisire partecipazioni nello stesso gestore;

il divieto di svolgere attività e di assumere partecipazioni di controllo, anche in forma indiretta, nel settore radiotelevisivo ai titolari di reti di telecomunicazioni diversi dal gestore pubblico;

il divieto per i gruppi operanti nel settore televisivo di svolgere attività o di assumere partecipazioni di controllo, anche in forma indiretta, nelle società titolari di reti di telecomunicazione.

Ci si rende conto che si tratta di norme di particolare vincolo allo sviluppo integrato dei vari settori della comunicazione. Tuttavia sia il Parlamento che questo Governo ritengono che nell'attuale assetto del mercato della comunicazione sia necessario evitare il formarsi o il consolidarsi di posizioni dominanti.

Con la presente iniziativa non si intende in alcun modo modificare le disposizioni dettate dalla legge Mammì in materia di concentrazioni nel settore radiotelevisivo; ulteriori o diversi limiti potranno essere fissati in sede di regolamentazione del sistema radiotelevisivo generale.

Inoltre è fin da ora previsto che, qualora non intervenga nel decennio una legge a modifica del sistema delle telecomunicazioni di cui il Ministero, in presenza di mutamenti delle condizioni di mercato, si farà propulsore entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità nel settore delle comunicazioni all'epoca competente assumerà funzioni nel campo dei limiti e divieti di incroci di cui all'intera disposizione per effetto di una annunciata delegificazione, con un meccanismo analogo a quello di alcune iniziative già all'esame del Parlamento.

Va evidenziato ancora che i divieti di incrocio nell'attività e nella partecipazione fra le telecomunicazioni e la televisione non riguardano in alcun modo le autorizzazioni in ambito locale, così come definito per la diffusione radiotelevisiva via cavo.

E stata poi introdotta una disposizione che tende a limitare il numero delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ad uno stesso soggetto. In particolare ai soggetti che realizzano o eserciscono una o più reti di telecomunicazioni che servano una popolazione complessivamente superiore a cinque milioni di abitanti non possono essere rilasciate altre autorizzazioni.

Connessa con la questione della cablatura perseguita attraverso la liberalizzazione della sua installazione, si pone la definizione del problema del servizio universale di telecomunicazioni, per il momento rimesso alle norme del regolamento di servizio telefonico, e rinviato a regolamenti governativi di ridefinizione. Il servizio, nel quale possono confluire anche esigenze di cura di interessi pubblici nazionali, dovrà comunque rimanere anche dopo la liberalizzazione per soddisfare esigenze di soglia quanto alla comunicazione ed allo scambio di informazioni tra soggetti. Lo stesso servizio ha un costo di rilievo e disutilità tali da non essere appetibile da parte di soggetti autorizzati. Pertanto il regolamento è abilitato anche a fissare le procedure di scelta dei soggetti cui andranno imposti i relativi obblighi, specie per le zone meno sviluppate del territorio. Non è escluso che il regolamento preveda anche il sistema delle gare, cui è probabile possa e debba partecipare anche l'attuale concessionario pubblico; quest'ultimo, comunque, dovrà far fronte al servizio pubblico come è attualmente disciplinato e secondo le relative regole. I partecipanti alle selezioni, tenuto conto che saranno loro affidate zone tendenzialmente " non profit ", non saranno assoggettati ai limiti di piccolo antitrust di cui all'articolo 2, comma 6.

Nell'ottica sopra descritta, accanto alla possibilità di imporre obblighi del servizio universale, il disegno di legge sceglie, quanto alla copertura del costo del servizio, il sistema della sua distribuzione attraverso un fondo comune ripartito in proporzione ai fatturati lordi di tutti gli operatori del settore.

Un altro degli elementi di rilievo del provvedimento riguarda la liberalizzazione delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite televisivi. L'iniziativa, però, non affronta il tema dell'innovazione della legge Mammì quanto al numero dei programmi radiotelevisivi via satellite che possono essere consentiti.

Svolte queste premesse generali è possibile indicare più specificamente e riassuntivamente i princìpi più innovativi circa la cablatura e le comunicazioni via satellite.

Essi sono i seguenti:

1) liberalizzazione delle reti di telecomunicazione dal 1ø gennaio 1996, la cui realizzazione e gestione viene regolata attraverso l'istituto dell'autorizzazione, rilasciata: a livello comunale dal sindaco; per più comuni nell'ambito della stessa regione o provincia autonoma (salvo che non si tratti di comuni di un'area metropolitana) dal presidente della relativa giunta, regionale o provinciale; per reti di tipo diverso, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

2) riaffermazione, attraverso la liberalizzazione di cui sopra, dei princìpi concernenti la fornitura di interconnessione di reti aperte, mediante l'indicazione dei criteri minimi di interconnessione;

3) apertura alle reti di telecomunicazione alternative a carattere nazionale, ma secondo princìpi di trasparenza ed equa concorrenza, mediante la ricordata previsione del divieto di incroci proprietari tra le alternative e il gestore pubblico;

4) apertura alle reti locali sulle quali possono essere distribuiti anche i servizi radiotelevisivi;

5) estensione della liberalizzazione delle infrastrutture anche alla relazione tra sistemi di telecomunicazione a rete mobile per la prestazione del servizio pubblico di telefonia vocale;

6) regolamentazione degli ambiti locali al solo fine della distribuzione dei servizi radiotelevisivi via cavo, con l'espressa previsione di limiti nel numero di autorizzazioni e nel tipo di ambiti autorizzabili; dette ultime limitazioni sono giustificate dall'intento di regolare soltanto l'assetto radiotelevisivo locale via cavo, per non influire sui lavori di ristrutturazione del sistema radiotelevisivo generale, sul cui dibattito il Governo, al momento, non ritiene di assumere alcuna responsabilità;

7) previsione di alcune regole sugli impianti di trasmissione e di ricezione televisiva via satellite, anche con riguardo all'installazione di antenne collettive;

8) avvio della razionalizzazione del sistema delle concessioni radiotelevisive via etere in ambito locale;

9) delega al Governo per la revisione del codice postale e delle telecomunicazioni, ormai datato in quanto risalente al lontano 1973.

Va ancora evidenziato che la cablatura del territorio, nonché la diffusione radiotelevisiva diretta da satellite saranno in prospettiva per l'Italia gli strumenti per risolvere il problema dell'eccesso di emittenti radiotelevisive via etere.

Si ribadisce, infine, che è stata mantenuta, esclusivamente in via provvisoria, la posizione del Ministero come ente regolatore, solamente perché questa è la situazione secondo la legislazione vigente. Naturalmente se dovesse intervenire l'approvazione della legge di sistema sulle Autorità di settore, il Governo rinnova l'impegno a presentare una iniziativa legislativa per la costituzione dell'apposita Autorità nella materia trattata dal presente disegno di legge. A questo nuovo organismo dovrebbero essere conferite varie competenze ministeriali riguardanti compiti di regolamentazione e controllo delle tariffe e andrebbe trasferito il personale necessario (80 unità). Il Ministero manterrebbe comunque le funzioni di verifica sul territorio dell'uso delle frequenze e di controllo tecnico dell'espletamento dei servizi, nonché i compiti di supporto istruttorio verso l'Autorità.

Allo stesso modo, qualora intervenisse il recepimento della direttiva 94/46 sulle telecomunicazioni via satellite (in atto all'esame del Senato in seno alla annuale legge delegante per il recepimento delle direttive comunitarie), verrebbe disposto apposito emendamento soppressivo dell'articolo 10.


RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il disegno di legge contiene spese per gli incrementi di personale (articolo 21).

Se si confrontano la tabella allegata al decretolegge n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1994 di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la tabella allegata all'articolo 21, si ha un incremento di 470 unità di personale, in netta prevalenza appartenente alle categorie dalla VI alla IV, con un altro spunto nella IX categoria.

Tale incremento tiene conto del riconoscimento di situazioni di comando dall'Ente poste, e della necessità di far fronte alle forti esigenze funzionali, sia a livello centrale che periferico. Spesso tali esigenze sono sostenute, per lo Stato, da personale dello stesso Ente nemmeno comandato. La distribuzione nelle singole strutture e l'articolazione per profili professionali avverrà successivamente con apposito decreto, previa verifica dei carichi di lavoro.

In relazione alle categorie di personale che hanno ottenuto maggiore incremento e agli oneri riflessi derivanti dalla riforma del sistema pensionistico (articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335), gli spesa media di circa 54 milioni di lire (circa 36 milioni e mezzo di lire di 6 per cento per incremento contrattuale comprensiva degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione) per un totale arrotondabile a 25,7 miliardi di lire su base annua a partire dal 1996.

Per la copertura è stato previsto per gli anni 1996 e 1997 l'utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 19951997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge prevede che dal 1ø gennaio 1996 potranno essere rilasciate le prime autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione via cavo. Inoltre, inizieranno probabilmente ad erogare servizi anche le reti già costruite da alcune società pubbliche (ENI, ENEL, Autostrade e Ferrovie). Anche tenendo conto della complessità insita nella realizzazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento delle reti via cavo, si presume, comunque, un introito per il 1997 (il contributo è calcolato sul fatturato dell'esercizio 1996) di lire 1 miliardo. Nel 1998 affluiranno le prime significative risorse dai cablatori e dai fornitori di servizi TLC e TV via cavo e da satellite. Prudenzialmente, dal cavo affluiranno 5 miliardi di lire. A partire da settembre 1996 verrà lanciato il satellite con canali digitali Hot bird 2. Nel 1997 quindi opereranno, su almeno 10 canali, altrettante emittenti televisive sulla cui attività potranno essere stabiliti contributi in entrata per lo Stato per almeno altri 5 miliardi di lire a partire dall'anno successivo all'inizio dell'attività, ossia dal 1998.

E certo che, nonostante le previsioni di entrata estremamente contenute e prudenziali come sopra evidenziate, gli enti locali e le regioni, abilitati dall'articolo 3 a rilasciare le autorizzazioni per la realizzazione e la gestione delle reti di loro pertinenza, affronteranno oneri inferiori alle entrate che si suppone tali enti ricaveranno per la previsione dell'articolo 11.

Questo Ministero non considera le entrate prestazioni e sugli investimenti afferenti alle può ipotizzare prudenzialmente un investimento complessivo nel triennio 1996-1998 pari a lire 20 mila miliardi).


DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

LIBERALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ART. 1.

(Reti di telecomunicazioni via cavo).

1. La realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni via cavo sono soggetti ad autorizzazione a decorrere dal 1ø gennaio 1996.

2. Ai fini della presente legge, la rete di telecomunicazioni via cavo è un sistema costituito da cavi a larga banda, eventualmente integrato da radiocollegamenti su bande di frequenza attribuite ai servizi di telecomunicazioni nonché da ogni altro collegamento e apparecchiatura necessari all'esercizio della rete.

ART. 2.

(Disposizioni sulla concorrenza).

1. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è autorizzata a proseguire le attività di installazione ed esercizio delle reti e di fornitura dei servizi di telecomunicazioni, salvo quanto disposto dal comma 3. Fino al 1ø gennaio 1998 restano in vigore le disposizioni relative all'esclusività dei servizi di telefonia vocale e telex.

2. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato per le proprie esigenze reti di telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 184 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, né acquisire diritti reali sulle relative reti. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti non possono assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, né acquisire diritti reali sulle relative reti.

3. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può esercitare direttamente o indirettamente l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, in imprese o in gruppi fornitori di servizi o produttori di programmi radiotelevisivi o di carattere pubblicitario. Le imprese, gruppi o società, operanti nel settore radiotelevisivo o della produzione di programmi radiotelevisivi anche a carattere pubblicitario non possono assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni .

4. I titolari dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di reti di telecomunicazioni non possono direttamente o indirettamente esercitare l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero assumere partecipazioni di controllo in imprese, gruppi o società fornitori di servizi o produttori di programmi radiotelevisivi anche a carattere pubblicitario o in società controllate o controllanti. Le imprese, gruppi o società, operanti nel settore radiotelevisivo o delle produzioni di programmi radiotelevisivi anche a carattere pubblicitario non possono direttamente o indirettamente realizzare ed esercire reti di telecomunicazioni ovvero assumere partecipazioni di controllo nelle società titolari di autorizzazioni per reti o servizi di telecomunicazioni o in società controllate o controllanti. E comunque vietata qualsiasi forma di partecipazione reciproca, diretta o indiretta, attraverso società controllanti o controllate, ovvero collegate, tra società operanti nel settore delle telecomunicazioni e in quello radiotelevisivo.

5. I limiti all'esercizio di attività e di partecipazione di cui ai commi 3 e 4 non si applicano:

a) ai soggetti titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di reti via cavo, che eserciscano una rete costituita secondo quanto previsto nell'articolo 12, commi 1 e 3;

b) ai soggetti titolari di concessione radiotelevisiva via etere in ambito locale.

6. Chiunque installi o esercisca una o più reti di telecomunicazione via cavo che siano in grado di collegare complessivamente una popolazione di più di cinque milioni di abitanti residenti in uno o più comuni, non può ottenere, direttamente o indirettamente, tramite società controllate o controllanti, ovvero collegate, ulteriori autorizzazioni .

7. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o controllanti, ovvero tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali.

8. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, al mutare delle condizioni concorrenziali nel mercato delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assume le adeguate iniziative legislative per la modifica dei limiti e dei divieti di cui al presente articolo. Dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina dei limiti e dei divieti previsti dal presente articolo è attribuita all'Autorità di settore e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei limiti della rispettiva competenza.

ART. 3.

(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della rete. Separazione contabile).

1. L'autorizzazione a realizzare le reti di cui all'articolo 1 è rilasciata:

a) ove sia interessato il territorio di un solo comune, dal sindaco;

b) ove siano interessati più comuni nel territorio di una regione o di una provincia autonoma, dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, sentiti i comuni interessati;

c) ove sia interessato il territorio di più comuni appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco delle città indicate nell'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito di una conferenza di servizi con gli altri comuni e con la regione;

d) ove sia interessato il territorio di più comuni appartenenti a regioni diverse, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i comuni e le regioni interessate, ovvero, se appartenenti alle due province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente della giunta regionale del Trentino Alto Adige.

2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 debbono acquisire per il rilascio delle autorizzazioni un preventivo nulla osta tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, congiuntamente, alle seguenti condizioni:

a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperative, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti a bilancio, ad una somma pari o equivalente ad un miliardo di lire;

b) che la società di cui alla lettera a) sia di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea e sia controllata da soggetti di cittadinanza italiana dell'Unione europea. Il controllo di tali società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

c) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;

d) che sia presentato un piano esecutivo tecnico e finanziario di investimento, dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica della rete che si chiede di realizzare;

e) che siano osservati gli standard tecnici e di qualità indicati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Gli organi che procedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, diversi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, determinano con regolamento gli obblighi cui sono tenuti i soggetti da autorizzare per scopi di carattere civico, nonché le parti di territorio che comunque devono essere servite.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono a titolo oneroso ed hanno la durata di venti anni. I rapporti di autorizzazione sono disciplinati da convenzioni che regolano gli obblighi e i diritti degli autorizzati, le garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, l'eventuale obbligo dell'autorizzato subentrante di acquisire gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività e subentrare nei rapporti di lavoro. Le convenzioni che regolano i rapporti di autorizzazione stabiliscono gli eventuali obblighi di servizio universale previsti dall'articolo 8, comma 1, cui sono tenuti gli autorizzati.

6. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, le società che realizzano o gestiscono le reti di cui all'articolo 1 e quelle, se diverse, che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligate, a decorrere dal 1ø gennaio 1996, a tenere separata contabilità delle attività svolte. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni definisce i criteri per la separazione contabile.

7. E istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il registro dei realizzatori e degli esercenti delle reti di telecomunicazioni via cavo nonché dei fornitori di servizi di telecomunicazioni sulle stesse reti. Nel registro sono indicate tutte le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del¿e poste e delle telecomunicazioni e dagli altri organi di cui al comma 1. Questi ultimi, a tal fine, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero copia dell'autorizzazione contestualmente al rilascio. La tenuta del registro è disciplinata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 4.

(Esercizio delle reti).

1. L'esercizio delle reti di cui all'articolo 1 è autorizzato in capo alle società che le realizzano o in capo a società da queste indicate e che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) ed e), dagli organi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le rispettive competenze.

2. I rapporti tra realizzatore ed esercente della rete sono regolati da convenzione.

ART. 5.

(Servizi di telecomunicazioni).

1. Gli esercenti delle reti di telecomunicazioni via cavo possono fornire tutti i servizi di telecomunicazione compresi i servizi multimediali e, a decorrere dal 1ø gennaio 1998, la telefonia vocale. Per servizi multimediali si intende la comunicazione interattiva integrata di suoni, immagini e dati ad esclusione del servizio radiotelevisivo, come regolato ai sensi dell'articolo 13.

2. I soggetti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e dai titolari di autorizzazioni per la realizzazione o l'esercizio delle reti di telecomunicazioni via cavo possono fornire tutti i servizi di telecomunicazioni, come indicati e precisati nel comma 1, previa autorizzazione per ciascun servizio effettuato. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sulla base delle procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e hanno durata di nove anni. Sono fatte salve le norme del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che prevedono esclusivamente una preventiva dichiarazione per la fornitura di taluni servizi di telecomunicazione.

ART. 6.

(Interconnessione e accesso).

1. I soggetti autorizzati alla realizzazione e all'esercizio delle reti, nonché alla fornitura di servizi di telecomunicazione regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto dei seguenti principi e delle direttive che saranno emanate dall'Autorità di settore:

a) garanzia di comunicazione tra i terminali di tutti gli utenti, ove compatibili;

b) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

c) sviluppo dell'interconnessione tra le reti ed i servizi dell'Unione europea e le reti ed i servizi nazionali;

d) garanzia di non discriminazione e proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori;

e) remunerazione degli obblighi del servizio universale.

2. Fino alla costituzione dell'Autorità di settore, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i poteri di vigilanza sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e richiede la modifica di clausole degli accordi di interconnessione o di condizioni di accesso che contrastino con i principi della presente legge o con le disposizioni comunitarie relative alla fornitura di rete aperta.

3. Tutti i soggetti autorizzati hanno diritto di accesso alle reti; l'accesso può essere limitato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata.

ART. 7.

(Decadenza).

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 decadono di diritto qualora:

a) venga meno uno dei requisiti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);

b) la rete non sia realizzata entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non siano corrisposti, per due anni, i contributi di cui all'articolo 11;

d) siano violate le disposizioni di cui all'articolo 2;

e) non siano adempiuti gli obblighi del servizio universale.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 non sono trasferibili a terzi.

ART. 8.

(Servizio universale).

1. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo, e le procedure di scelta dei soggetti tenuti al loro adempimento, ivi compresi i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle procedure, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 6, sono fissati con regolamento da emanare su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

2. L'onere conseguente all'adempimento degli obblighi del servizio universale è calcolato sulla base dei costi relativi allo stesso servizio. A tal fine deve essere tenuta dai titolari di autorizzazione una contabilità separata della fornitura di tale servizio. E costituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un apposito fondo per la remunerazione del servizio universale finanziato, oltre che dal contributo di autorizzazione di cui all'articolo 11, mediante contributi versati dai titolari di autorizzazione per la gestione di reti e la fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali contributi sono determinati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni proporzionalmente al fatturato lordo con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 9.

(Tutela della dignità e della riservatezza delle persone).

1. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e le società che realizzano o gestiscono le reti di cui all'articolo 1 e quelle, se diverse, che, su tali reti, forniscono servizi di telecomunicazione, sono tenute, nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza, a tutelare la dignità e la riservatezza delle persone. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

ART. 10.

(Autorizzazioni per i collegamenti di telecomunicazione via satellite).

1. Sono consentiti l'importazione, la commercializzazione, l'installazione, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature delle stazioni a terra per i collegamenti via satellite, nonché la fornitura di servizi di telecomunicazioni via satellite diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri.

2. Le apparecchiature delle stazioni a terra fisse e mobili per i collegamenti via satellite, nonché gli altri apparecchi terminali, per essere collegati alla rete pubblica di telecomunicazioni, devono essere conformi alle norme tecniche nazionali e, se inesistenti, a quelle internazionali in quanto applicabili.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni e per le dichiarazioni finalizzate all'esercizio delle stazioni, nonché per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni via satellite, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103. I regolamenti di attuazione delle predette disposizioni legislative sono conseguentemente adeguati, considerando, in particolare, l'efficiente uso delle bande di frequenza e la compatibilità con altri sistemi di trasmissione terrestri o spaziali.

ART. 11.

(Contributi).

1. I contributi dovuti per le autorizzazioni sono così determinati:

a) per la realizzazione della rete, nella misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati annualmente dal destinatario dell'autorizzazione;

b) per l'esercizio della rete, ove effettuato da soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), nella misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati annualmente dal destinatario dell'autorizzazione;

c) per la fornitura di servizi in rete, anche mediante collegamenti via satellite, ove effettuata da soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nella misura del 2 per cento del canone o del prezzo corrisposto al gestore della rete. Tale contributo è riscosso dal gestore della rete.

2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono versati o riversati entro il 31 dicembre di ogni anno:

a) al comune, se relativi a reti autorizzate dal sindaco;

b) alla regione o alla provincia autonoma, se relativi a reti autorizzate dal presidente della giunta;

c) in parti proporzionali, ai comuni dell'area metropolitana, se relativi a reti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

d) allo Stato, se relativi a reti autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Gli enti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), trasferiscono allo Stato una quota parte di tali contributi pari al 40 per cento del totale delle somme riscosse. Tale quota nonché i contributi di cui al comma 2, lettera d), affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al fondo di cui all'articolo 8. Con i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 4, possono essere ridotti i contributi di cui al comma 1 in relazione agli obblighi imposti ai soggetti autorizzati. Tale riduzione deve comunque incidere esclusivamente sulla quota di spettanza degli enti diversi dallo Stato.

CAPO II.

DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA VIA CAVO E DA SATELLITE

ART. 12.

(Diffusione radiotelevisiva via cavo).

1. La diffusione radiotelevisiva sulle reti via cavo è ammessa esclusivamente in ambito locale previa l'autorizzazione di cui al comma 5. Per ambito locale si intende il territorio di un comune o di un consorzio di comuni contigui, della stessa provincia o di due province diverse, ovvero, nel caso di comuni metropolitani, di parti del territorio comunale con popolazione residente non inferiore a centocinquantamila abitanti.

2. La diffusione radiotelevisiva di cui al presente articolo comprende la distribuzione di flussi di comunicazione in forma sonora, visiva ed eventuali dati addizionali sulle reti di telecomunicazioni, ivi inclusi quelli organizzati in un palinsesto predefinito dall'emittente e fruibili anche su singola richiesta.

3. I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 possono esercitare, previa autorizzazione, direttamente o indirettamente, l'attività di emittente radiotelevisiva via cavo, nonché produrre programmi radiotelevisivi anche a carattere pubblicitario, a condizione:

a) che la rete sia costituita per almeno il 10 per cento della sua estensione da infrastrutture realizzate dal destinatario dell'autorizzazione;

b) che la rete si estenda esclusivamente all'interno dell'ambito locale di cui al comma 1.

4. I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 devono consentire l'accesso alle emittenti radiotelevisive che operano su frequenze terrestri, le quali intendano collegarsi con l'utenza servita dalla rete oggetto di autorizzazione. Le condizioni economiche di accesso sono negoziate tra le parti. In caso di mancato accordo sono stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive via cavo sono rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata di nove anni. A tali autorizzazioni si applicano le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, ad eccezione dell'articolo 16, comma 18, dell'articolo 19 e dell'articolo 20, commi 1, 2 e 6.

6. Allo stesso soggetto possono essere rilasciate fino a tre autorizzazioni di cui al comma 1. Non può comunque essere rilasciata allo stesso soggetto più di un'autorizzazione per ambiti ricadenti nel territorio di comuni metropolitani. Ai fini dell'applicazione del presente comma, alla titolarità di un'autorizzazione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della presente legge, con società titolari di autorizzazione di cui al comma 1, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

ART. 13.

(Diffusione radiotelevisiva da satellite).

1. L'installazione della stazione satellitare ascendente e l'uso della frequenza di collegamento per la diffusione radiotelevisiva da satellite, originata dal territorio nazionale, è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conformemente alle norme per la diffusione radiotelevisiva da satellite ed hanno durata di nove anni.

2. Le emittenti radiotelevisive titolari di concessioni o autorizzazioni in ambito nazionale, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 previa l'autorizzazione di cui al comma 1, possono ripetere contemporaneamente ed integralmente da satellite il medesimo programma irradiato sulle reti di diffusione terrestri.

ART. 14.

(Antenna collettiva).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale obbligatorietà, le modalità ed i tempi.

2. E consentita, nei gruppi di immobili residenziali o commerciali, la realizzazione di reti per la distribuzione, nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva. Tali reti debbono essere conformi a norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 15.

(Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite).

1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione dei decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CEN/CENELEC (Comitato Europeo di Normazione/Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica) in quanto applicabili. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste in materia di commercializzazione e distribuzione di apparecchi radioriceventi di cui all'articolo 20, comma 3.

ART. 16.

(Contributi per le autorizzazioni alla diffusione radiotelevisiva via cavo e da satellite).

1. La disciplina del contributo cui sono tenuti i soggetti autorizzati alla diffusione dei servizi radiotelevisivi via cavo e da satellite è stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto della normativa sui canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri.

CAPO III.

INTERVENTI NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO VIA ETERE

ART. 17.

(Proroga dei termini di durata delle concessioni radiotelevisive).

1. E prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

ART. 18.

(Rinnovo delle concessioni radiotelevisive in ambito locale. Contributi alle imprese).

1. Le concessioni rilasciate per la radiodiffusione sonora e televisiva commerciale in ambito locale ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, non sono di diritto rinnovabili se, entro la data di durata delle concessioni di cui all'articolo 17, l'impresa concessionaria non si sia costituita in società di capitali o cooperativa a responsabilità limitata che, alla stessa data:

a) occupi non meno di otto dipendenti se emittente televisiva, ovvero non meno di quattro dipendenti se emittente radiofonica;

b) abbia un patrimonio netto non inferiore a lire trecento milioni, se emittente televisiva, a lire cento milioni se emittente radiofonica; nel caso in cui sia stata adottata la forma della cooperativa tali limiti non debbono essere inferiori, rispettivamente, a cento milioni ed a trenta milioni;

c) disponga di trasmettitori di potenza complessiva non inferiore a 5 kW, se emittente televisiva, ovvero a 2,5 kW, se emittente radiofonica.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali, di imprese radiotelevisive presenti nello stesso ambito locale.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli interventi e gli incentivi a favore delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 10 del decretolegge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono definiti dal regolamento ivi previsto anche sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) rimborso alle imprese concessionarie radiotelevisive in ambito locale che, successivamente al rilascio della concessione, si siano fuse o si fondano tra di loro, ovvero abbiano acquisito o acquisiscano intere aziende, degli oneri fiscali direttamente conseguenti a tali operazioni, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione delle concessioni;

b) contributo alle spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo alle spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo alle spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della concessione e delle concessionarie per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, per l'adeguamento o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nell'atto di concessione.

4. I contributi previsti dal comma 3, lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione, i contributi previsti nello stesso comma 3, lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. Tale limite si applica anche ai contributi di cui alla lettera d) del comma 3.

ART. 19.

(Compravendita di emittenti, di impianti o rami d'azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale).

1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decretolegge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione di quelle che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decretolegge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2 dello stesso decretolegge, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993. E soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 dello stesso decretolegge n. 323 del 1993.

2. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive locali le acquisizioni, da parte di società di capitali che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

3. All'articolo 6, comma 2, del decretolegge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto il seguente periodo: a Nelle more del procedimento di modifica della concessione il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di 120 giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche richieste ".

4. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti previo pagamento dei relativi canoni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel caso di utilizzo di ponti radio.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza del piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione.

6. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

7. Il comma 8 dell'articolo 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

" 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale la trasmissione di messaggi pubblicitari non può, inoltre, eccedere il 20 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva ".

8. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dai messaggi pubblicitari, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero di cui all'articolo 8, commi 8 e seguenti, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

9. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

" 18. E comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 70 per cento all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale ".

CAPO IV.

SANZIONI

ART. 20.

(Sanzioni amministrative di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, la violazione delle disposizioni con tenute negli articoli 2, 3 e 10, è punita con la sanzione pecuniaria pari nel minimo all' 1 per cento e nel massimo al 5 per cento degli introiti lordi del titolare del l'autorizzazione, e comunque in misura non inferiore nel minimo a lire cinquanta milioni e non superiore nel massimo a lire trecento miliardi.

2. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 è punita con la sanzione pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinque miliardi.

3. L'importazione, l'immissione in commercio, la commercializzazione, la distribuzione in qualunque forma, l'installazione, la pubblicazione, l'acquisto o l'utilizzo di apparecchiature terminali prive della prescritta marcatura, o con marcatura contraffatta, sono puniti con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura terminale.

4. Resta comunque salva la legislazione penale in riferimento alle condotte di cui ai commi precedenti.

5. Le sanzioni sono irrogate con decreto motivato dall'Autorità di settore, ovvero, qualora tale Autorità non sia costituita, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Nei casi di gravi violazioni da parte di soggetti muniti di autorizzazione, l'Autorità di settore, ovvero, qualora tale Autorità non sia costituita, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può, con decreto motivato, disporre la sospensione dei collegamenti e, in caso di ripetuta grave violazione, la revoca dell'autorizzazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n . 689.

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANICO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 21.

(Adeguamento dell'organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

1. La tabella A allegata al decretolegge 1ø dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è sostituita dalla seguente

" Tabella A(prevista dall'articolo 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

Qualifica o categoria Unità

Dirigente generale..... 8 (*)
Dirigente.............. 52 (**)
9 categoria .......... 165
8 categoria .......... 186
7 categoria .......... 285
6 categoria .......... 750
5 categoria .......... 223
4 categoria .......... 276
3 categoria .......... 105
2 categoria

Totale .. 2.050

(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario generale. (**) Di cui ventisei dirigenti amministrativi e ventisei dirigenti tecnici ".

2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A prevista dall'articolo 12 del decretolegge 1ø dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono contestualmente portati in riduzione nelle consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, formulata di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procederà, in esito alle risultanze della verifica dei carichi di lavoro, tenuto conto delle funzioni da trasferire all'Autorità di settore, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nei profili professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal decretolegge 1ø dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, presta servizio in posizione di comando presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, transita, a domanda da presentare dagli interessati entro trenta giorni dalla predetta data, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica fissata dal comma 1. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1ø settembre 1995, presta servizio in posizione di comando presso le altre Amministrazioni dello Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto cessano in ogni caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e, comunque, non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicazione delle attribuzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a seguito delle intervenute innovazioni normative nei settori di competenza;

b) conformità alle disposizioni introdotte nella materia dalla presente legge ed alle disposizioni contenute nei provvedimenti di recepimento delle normative dell'Unione europea;

c) adeguamento in rapporto all'evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni a seguito delle intervenute innovazioni normative nei settori di competenza; d) tutela dei consumatori;

e) garanzia e sviluppo del servizio universale postale e delle telecomunicazioni;

f) aggiornamento della disciplina del regime concessorio ed autorizzatorio in materia postale e di telecomunicazioni anche in base ai princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, confermando, per le Amministrazioni pubbliche ivi indicate, la disciplina prevista dagli articoli 183, quarto comma, e 184 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

g) definizione dei rapporti con le regioni e gli altri enti locali nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto dei princìpi costituzionali di decentramento e di attuazione delle autonomie locali;

h) definizione delle regole di condotta dei soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni e delle poste sia nei rapporti fra loro che nei rapporti con l'utenza, ispirando tali regole ai princìpi sulla più ampia e leale concorrenza, alla parità di trattamento verso gli utenti ed al perseguimento della migliore qualità dei servizi, compatibilmente con le attuali conoscenze tecniche;

i) riforma della normativa postale tenendo conto della disciplina di cui al decretolegge 1ø dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante l'istituzione dell'Ente poste italiane e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in particolare conformando la normativa sulle funzioni e sulle responsabilità in materia postale alla nuova organizzazione privatistica dell'ente gestore;

l) delimitazione, in funzione dei princìpi stabiliti in sede comunitaria, dell'area del servizio postale universale e dei servizi postali riservati e fissazione dei princìpi in materia di qualità dei servizi;

m) disciplina dei rapporti con le organizzazioni internazionali e comunitarie e con le amministrazioni e gli enti esteri nei settori di competenza, in funzione della più efficace presenza dell'Italia nelle sedi dei predetti organismi esteri e della chiarezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto interessato;

n) disciplina della responsabilità dei gestori dei servizi e delle forme degli indennizzi e dei risarcimenti, tenendo anche conto delle sentenze della Corte costituzionale in materia;

o) riordino degli illeciti amministrativi e delle conseguenti sanzioni, nelle materie delle poste e delle telecomunicazioni, alla luce della normativa generale tendente alla relativa depenalizzazione;

p) riordino della materia della obbligatorietà del trasporto degli effetti postali, per garantire l'economicità del servizio, anche attraverso sinergie con i soggetti che esercitano servizi di pubblico trasporto;

q) disciplina delle servitù e delle limitazioni nei settori postali e delle telecomunicazioni, contemperando le esigenze urbanistiche e sanitarie con quelle del necessario espletamento dei servizi;

r) aggiornameto e revisione della disciplina sui servizi telegrammi e telex, per adeguarli alle necessità delle utenze civili, industriali, commerciali e pubbliche, tenendo anche conto delle normative dell'Unione europea in materia.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono adottate disposizioni di adeguamento dei servizi di polizia postale.

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. Nei limiti di cui all'articolo 13, sulle reti oggetto di autorizzazione possono essere distribuiti servizi radiotelevisivi a decorrere dal 31 agosto 1996.

2. In attesa dell'emanazione della regolamentazione comunitaria sulla liberalizzazione dei collegamenti tra sistemi di comunicazione mobile e personale, è ammessa, a decorrere dal 1ø gennaio 1996, ìinterconnessione tra apparati di una stessa rete di comunicazione mobile e personale e tra apparati di reti mobili diverse, mediante la costituzione di infrastrutture proprie dei concessionari e attraverso l'utilizzo di infrastrutture fornite da operatori di rete diversi dal gestore pubblico.

3. Fino alla definizione degli elementi del servizio universale prevista dall'articolo 8, restano in vigore le norme del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre 1988, n. 484.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, relative alla realizzazione di reti per la distribuzione dei programmi via satellite, hanno efficacia dall'entrata in vigore delle norme tecniche indicate nello stesso comma 2.

5. Le concessioni e le autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e di radiodiffusione sonora e televisiva sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti.

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 21, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19951997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati l'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.