DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni
(90/388/CEE)

Estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2 serie speciale, n. 75, 24-9-1990.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

2. La presente direttiva non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono all'abolizione dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale ed adottano le misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire detti servizi di telecomunicazione.

Gli Stati membri che subordinano la fornitura di tali servizi ad una procedura di autorizzazione o di dichiarazione concernente il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono a che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo e la informano di ogni regolamentazione in vigore o di ogni progetto diretto ad istituire nuove procedure di autorizzazione od a modificare quelle esistenti.

Articolo 3

Per quanto riguarda il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, gli Stati membri, nel quadro delle procedure d'autorizzazione di cui all'articolo 2, possono vietare fino al 31 dicembre 1992 agli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati.

Gli Stati membri comunicano alla Commisione entro il 30 giugno 1992, tutte le procedure, allo stato di progetto, di autorizzazione o di dichiarazione per la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito intese al rispetto:

Tutte queste condizioni costituiscono un capitolato d'oneri di servizio pubblico e devono essere oggettive, non discriminatoire e trasparenti.

Entro il 31 dicembre 1992 gli Stati membri provvedono alla pubblicazoine delle procedure di autorizzazione oi di dichiarazione adottate per tali servizi.

Spetta alla Commissione vigilare sulla compatibilità di questi progetti con le disposizioni del trattato prima della loro entrata in vigore.

Articolo 4

Gli Stati membri che mantengono diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche adottano le misure necessari per rendere pubbliche, oggettive e non discrimintatoire le condizioni in vigore per l'accesso alle reti.

Essi provvedono in particolare a che gli operatori che ne fanno domanda possano ottenere circuiti affittati entro un termine ragionevole e che l'uso di questi ultimi non sia ogetto di alcuna restrizione, salvo quelle che sono giustificate in conformità delle disposizioni dell'articolo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo.

In occasione di ogni aumento delle tariffe applicabili ai circuiti affittati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi che consentono di valutarne il fondamento.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono a che vengano pubblicate, entro il 31 dicembre 1990, le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili in materia.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE, ogni progetto elaborato al riguardo.

Articolo 6

Per quanto riguarda la prestazione dei servizi di telecomunicazioni, gli Stati membri provvedono ad abrogare le restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, a meno che non sia dimostrata la necessità di tali restrizioni per garantire il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali.

Fatte salve le norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio per la fornitura di una rete aperta, gli Stati membri provvedono a che fra prestatori di servizi, compresi gli organismi di telecomunicazioni, non sussista alcuna discriminazione concludente le condizioni di utilizzazione e le tariffe praticate.

Gli Stati membri comunicano alla Commisione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate o i progetti presentati per conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

Gli Stati membri povvedono a che, a decorrere dal 1 luglio 1991, il rilascio delle autorizzazioni di gestione, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuizione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione siano effettuati da un ente indipendente dagli organismi di telecomunicazioni.

Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate o i progetti presentati a tal fine.

Articolo 8

Gli Stati memrbi provvedono a che gli organismi di telecomunicazioni, a decorrere dall'abrogazione dei relativi diritti esclusivi o speciali, concedano ai loro clienti, vincolati per un periodo superiore ad un anno da un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione che alla data della sua conclusione costitutiva oggetto di tali diritti, la facoltà di risolvere il contratto con sei mesi di preavviso.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano all Commissione le informazioni necessarie al fine di consentirle di redigere, alla fine di ogni anno, per un periodo di 3 anni, una relazione generale sull'applicazione della presente direttiva. La Commissione comunica tale relazione agli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

Articolo 10

Nel corso del 1992, la Commissione procederà ad una valutazione globale del settore dei servizi di telecomunicazioni con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva.

Nel corso del 1992, la Commissione valuterà gli effetti delle misure di cui all'articolo 3 onde esaminare l'opportunità di apportare modifiche a tale articolo, segnatemente in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo degli scambi nella Comunità.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN Vice-presidente